VERSAMENTO DELL'ACCONTO IMU E TASI 2018

 

Scadenza al 18 giugno p.v.

 

Nuovo appuntamento il prossimo 18 giugno per il versamento dell’acconto dell’IMU e della Tasi da parte di tutti coloro che possiedono o utilizzano un immobile, in qualità di proprietari o da chi detiene un diritto reale (usufrutto, uso e abitazione), o ancora per comodato o locazione.

Si ricorda che vanno considerate le aliquote / detrazioni deliberate e in vigore per il 2017, considerando però il periodo e la quota di possesso del 2018.

 

Anche se la disciplina è rimasta invariata rispetto allo scorso anno, dato che per i comuni non è possibile aumentare le aliquote, bisogna fare attenzione alle modifiche intervenute sugli immobili nel primo semestre 2018.

Se la situazione immobiliare del contribuente non è variata rispetto a quella del 2017, per il calcolo dell’acconto si deve considerare l’intero importo versato nel 2017 e dividerlo a metà. L’apparente semplicità di calcolo deve tuttavia fare i conti con eventuali variabili, tra cui la diversa destinazione dell’immobile rispetto all’anno precedente, l’acquisto o la vendita del fabbricato in corso d’anno, l’attribuzione di una nuova rendita catastale o il bene ereditato, il tutto per evitare il rischio di errori.

 

Versamenti del 18 giugno

L’acconto IMU e Tasi si versa in due rate di pari importo (50%), sulla base di aliquote e detrazioni deliberate per l’anno precedente (quindi quelle del 2017), mentre il conguaglio a saldo sarà determinato sulla base delle aliquote 2018, se approvate entro il termine del 28 ottobre p.v. In caso contrario anche il saldo sarà calcolato sulla base delle aliquote 2017.

 

 

 

scadenze

Parametri di calcolo

Acconto 2018

18 giugno 2018

Aliquote 2017

Saldo 2018

17 dicembre 2018

Aliquote 2018

(se approvate entro 28/10/18)

 

E’ anche possibile eseguire il versamento in un’unica soluzione, entro il 18 giugno, ma tale modalità risulta sconsigliata, in considerazione del fatto che, anche in presenza della delibera comunale per l’anno d’imposizione (2018) prima della scadenza del versamento dell’acconto (18.6), non può escludersi che il Comune apporti modifiche entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione. Occorre precisare che, stante l’autonomia tributaria dei comuni, è sempre bene consultare i provvedimenti approvati dalle singole Amministrazioni, al fine di verificare l’effettiva imponibilità di ciascun immobile.

 

Abitazione principale

La norma definisce "abitazione principale" l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e vi risiede anagraficamente. Pertanto, affinché si possa parlare di abitazione principale occorre la presenza di due condizioni in capo al possessore:

-         l’abitazione deve costituire la sua dimora abituale;

-         in essa vi deve risiedere anagraficamente.

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale sopra indicata, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo: le altre pertinenze possedute in aggiunta dovranno essere considerate come altri immobili ai fini della tassazione.

Con riferimento invece alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale (a eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9) e pertinenze delle stesse, la normativa vigente prevede un regime di esenzione per l’IMU, a partire dal 2016, in virtù della legge di Stabilità 2016, anche per la Tasi. Pertanto tutte le abitazioni principali considerate non di lusso, non sono assoggettate né a IMU, né a Tasi mentre quelle classificate nelle suddette categorie catastali, nonché le pertinenze delle stesse, sono assoggettate sia all’IMU che alla Tasi. Per quanto concerne la Tasi si evidenzia che l’esonero si estende anche agli occupanti di immobili non di proprietà.

Sono inoltre considerati esenti IMU e Tasi (come chiarito dal ministero dell’Economia e delle Finanze con le Faq Imu/Tasi del 3 giugno 2014), sempreché non siano classificati nelle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9:

·        le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

·        gli alloggi sociali come definiti dal D.M. delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 (dal 2016 non sono più esonerati gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica);

·        le abitazioni degli studenti universitari "fuori sede" che dimorano abitualmente in luogo diverso da quello di residenza anagrafica, in quanto equiparate all’abitazione principale;

·        la casa coniugale assegnata al coniuge, in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

·        l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

·        le unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà / usufrutto da cittadini italiani non residenti in Italia, iscritti all’AIRE e già pensionati nel rispettivo Stato di residenza, a condizione che l’unità abitativa non risulti locata o concessa in comodato.

Oltre a tutte queste condizioni che precedono, di immobili assimilati ex lege all’abitazione principale, i comuni possono esercitare tale facoltà con delibera, soltanto con riferimento agli immobili posseduti a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; l’agevolazione non spetta nel caso del diritto di abitazione.

 

Immobili concessi in comodato a parenti in linea retta

La Finanziaria 2016 (L. 208/2015) ha rivisto l’agevolazione per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado, prevedendo la riduzione del 50% della base imponibile IMU e Tasi, a condizione che il comodante non possieda altri immobili (oltre l’abitazione principale) e risieda nello stesso comune dove è ubicato l’altro e unico immobile oggetto di comodato; il comodatario deve utilizzare l’immobile come abitazione principale, che non deve avere le caratteristiche di lusso.

Entro il prossimo 2.7.2018 va presentata la dichiarazione IMU relativa alle situazioni verificatesi nel 2017.

 

Immobili locati a canone concordato

Dal 2016 è prevista la riduzione del 25% (si versa il 75%) dell’aliquota dovuta per IMU e Tasi, in relazione agli immobili concessi in locazione a canone concordato, di cui agli art. 2, comma 3 e art. 4, commi 2 e 3, Legge n. 431/98 (durata 3 anni + 2).

Entro il prossimo 2.7.2018 va presentata la dichiarazione IMU relativa alle situazioni verificatesi nel 2017.

 

Immobili da vendere delle imprese di costruzione

I fabbricati “merce” - cioè quelli costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati - sono esenti dall’IMU, mentre pagano la Tasi con aliquota agevolata fino al massimo del 2,5 per mille.

Entro il prossimo 2.7.2018 va presentata la dichiarazione IMU relativa alle situazioni verificatesi nel 2017.

 

Terreni agricoli e montani

La legge di Stabilità 2016 ha rivisto la tassazione applicabile ai terreni agricoli e montani, trattamento oggetto di numerose modifiche nel corso degli ultimi anni. A decorrere dall’anno 2016, l’esenzione IMU si applica:

·        ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati montani o collinari, individuati nell’elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (dal 2016 viene quindi disapplicato il criterio altimetrico introdotto dal DM del 28 novembre 2013 e predisposto dall’Istat); se alcuni comuni sono designati parzialmente montani (PD), l’esenzione vale per una parte del territorio comunale e in tal caso occorre verificare, ai fini dell’esonero tributario, se il terreno posseduto ricade o meno in tale delimitazione;

·        ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A della L. n. 448/2001 (Tremiti, Pantelleria, Pelagie, Egadi, Eolie, Suscitane, del Nord Sardegna, Partenopee, Ponziane, Toscane e del Mar Ligure);

·        ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, anche se non ricadenti in zone montane o di collina;

·        ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti (Cd) e dagli imprenditori agricoli professionali (Iap), iscritti nella previdenza agricola, ovunque ubicati.

L’esenzione per i coltivatori diretti (Cd) e gli imprenditori agricoli professionali (Iap) è riconosciuta anche al familiare coadiuvante del coltivatore diretto (proprietario/comproprietario dei terreni agricoli coltivati dall’impresa agricola), che esercitando direttamente l’attività agricola e risulti iscritto come coltivatore diretto nel nucleo familiare del capo-azienda ai fini previdenziali, ed anche per i terreni posseduti e condotti, nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali. Tale previsione è stata oggetto di correzione in sede di conversione in conformità con i chiarimenti forniti dal Ministero, dalla risoluzione n. 2/DF/15.

 

Chi deve pagare l’IMU e la TASI

I tributi comunali, per il corrente anno, sono dovuti da parte di:

-         proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni situati nel territorio dello Stato;

-         titolari di diritti reali (usufrutto, uso e abitazione) sui precedenti beni immobili;

-         titolari del diritto di superficie (superficiario) e del diritto di enfiteusi (enfiteuta);

-         utilizzatori degli immobili concessi in leasing (locatario), sin dalla data della stipula;

-         utilizzatori di immobili insistenti su aree demaniali in concessione (concessionario);

-         coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (il coniuge non assegnatario, da quando perde il diritto a utilizzare l’immobile, non deve pagare);

-         limitatamente alla Tasi: inquilini / comodatari / affittuari, nella quota variabile dal 10% al 30%; se l’inquilino / comodatario abita l’immobile, non si deve versare la Tasi.

Al contrario, non sono tenuti ad effettuare alcun versamento:

û nudo proprietario (ossia quando sull’immobile è presente un usufrutto);

û concedente l’area (paga il superficiario);

û società di leasing concedente (paga l’utilizzatore);

û comodatario (paga il comodante in quanto titolare dell’immobile);

û affittuario dell’azienda se l’azienda comprende un immobile (il versamento compete al proprietario dell’azienda che l’ha concessa in affitto);

û il coniuge non assegnatario in caso di separazione o divorzio;

û limitatamente all’IMU: inquilino dell’immobile, in quanto l’imposta viene versata dal proprietario dell’immobile; l’impresa di costruzione, per gli immobili destinati alla vendita, mentre per la Tasi occorre verificare le singole delibere comunali; i fabbricati rurali strumentali destinati all’attività agricola, mentre per la Tasi l’aliquota è fissa dello 0,1%.

û limitatamente alla Tasi: il proprietario del terreno agricolo ovunque ubicato.

Ai fini del calcolo dell’acconto si deve tener conto delle variazioni intervenute nell’anno in corso, e fino alla data del 16 (18) giugno 2018, monitorando:

▪ acquisti, vendite, costituzioni di usufrutto, ecc.;

▪ variazioni catastali intervenute sugli immobili;

▪ accatastamento con attribuzioni di rendita di immobili in precedenza sprovvisti;

▪ assunzione di contratti di leasing immobiliare;

▪ trasferimenti per successioni ereditarie.

Per un corretto calcolo è opportuno dotarsi di visure catastali aggiornate, da cui desumere i dati dell’immobile.

 

Tabella riassuntiva

La tabella indica quali immobili sono interessati dai tributi:

 

Tipologia immobile

IMU

TASI

Abitazione principale in cui si risiede

NO

NO

Abitazione principale (cat. A/1 – A/8 – A/9)

SI

SI

Altri fabbricati

SI

SI

Casa coniugale assegnata all'ex coniuge

NO

NO

Fabbricati concessi in comodato a parenti in linea retta (se sussistono tutti i requisiti)

SI al 50%

SI al 50%

Fabbricati concessi in affitto a canone concordato

SI al 75%

(ridotta del 25%)

SI al 75%

(ridotta del 25%)

Fabbricati dichiarati inagibili o di interesse storico artistico

SI al 50%

SI al 50%

Aree edificabili

SI

SI

Terreni agricoli

NO coltivatore/Iap

SI se altri

NO

Fabbricati rurali strumentali

NO

SI (max 1‰)

Fabbricati “beni merce” delle imprese di costruzione

NO

Verificare singole delibere

Fabbricati degli Enti destinati ad attività culturali, didattiche, ricreative, assistenziali e religiose

NO

NO

 

Modalità di versamento IMU

Il versamento dell’IMU, che può essere effettuato anche tramite bollettino di c/c/p, va effettuato ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/97, tramite il mod. F24, utilizzando i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 12.4.2012, n. 35/E integrati con quanto stabilito con la recente risoluzione 21.5.2013, n. 33/E:

- 3912 abitazione principale A/1, A/8 o A/9 e relative pertinenze (destinatario il Comune)

- 3914 terreni agricoli (destinatario il Comune)

- 3916 aree fabbricabili (destinatario il Comune)

- 3918 altri fabbricati (destinatario il Comune)

- 3925 immobili ad uso produttivo, cat. D (destinatario lo Stato)
- 3930 immobili ad uso produttivo, cat. D - maggiorazione (destinatario il Comune)

I suddetti codici devono essere esposti nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “codice ente/codice comune” deve contenere il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili.

Per il versamento dell’acconto dell’IMU, che deve essere eseguito entro il 18 giugno 2018, deve essere barrato lo spazio “Acc.” del modello F24; il contribuente può scegliere di effettuare il pagamento in un’unica soluzione, barrando entrambe le caselle “Acc.” e “Saldo”. Nei campi “Numero immobili” e “Anno di riferimento” devono essere compilati, rispettivamente, con il numero degli immobili assoggettati all’imposta e l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento (2018).

Nello spazio “codice ente” deve essere indicato il codice catastale del Comune e nello spazio “immobili variati” la barratura qualora siano intervenute delle variazioni per uno o più immobili che richiedono la presentazione delle dichiarazioni di variazione.

Con il comunicato stampa n. 170 del 27 novembre 2012, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che con il D.M. 23 novembre 2012 è stato approvato il modello di bollettino di conto corrente postale per il versamento dell’IMU. Il bollettino è utilizzabile dal 1° dicembre 2012, in aggiunta al modello F24, per tutte le tipologie di versamento riguardanti l’IMU e quindi potrà essere utilizzato anche per il versamento dell’acconto, in scadenza il 18 giugno p.v.

Il numero di conto corrente è unico: 1008857615 ed è valido per tutti i comuni d’Italia. Questo conto corrente non potrà essere usato per effettuare pagamenti con bonifico bancario.

 

Modalità di versamento Tasi

L’Agenzia delle Entrate ha fornito i codici tributo per pagare la Tasi, il cui beneficiario è il Comune, che sono:

- 3958 abitazione principale (A/1, A/8 o A/9) e relative pertinenze

- 3959 fabbricati rurali ad uso strumentale

- 3960 aree fabbricabili

- 3961 per altri fabbricati.

I passaggi da seguire per una corretta compilazione del modello, sono il riporto dei codici tributo nella “Sezione Imu e altri tributi locali”; bisogna compilare i campi “codice ente/codice comune”, il codice catastale del Comune in cui si trovano gli immobili; “Numero immobili”; “Anno di riferimento”, in cui bisogna riportare l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento (2018) e la casella “Acc.” che si riferisce al pagamento dell’acconto.

Con il D.M. 23.5.2014, pubblicato sulla G.U. 28.5.2014, n. 122 è stato approvato il bollettino di c/c/p utilizzabile a decorrere dal 2014. Nel bollettino è riportato il numero di c/c 1017381649, valido per tutti i Comuni (tale c/c non può essere utilizzato per effettuare versamenti tramite bonifico).

 

Versamenti tardivi col ravvedimento operoso

Se nell’effettuare i controlli di quanto versato nel 2017 ci si accorge di aver versato di meno di quanto dovuto, il contribuente potrà sanare i propri errori mediante il ravvedimento, che da quest’anno è diventato più oneroso, visto che il tasso d’interesse legale è triplicato, passando dallo 0,1 allo 0,3 per cento. Se, ad esempio, sono stati versati 200 euro in meno per un immobile tenuto a disposizione, il contribuente potrebbe effettuare il ravvedimento operoso, ad esempio, entro il 31 maggio, pagando l’importo arrotondato di 208 euro, di cui 0,26 di interessi e 7,5 di sanzioni (pari al 3,75 dell’importo non versato).

Si ricorda che nel compilare l’F24 l’importo relativo agli interessi e sanzioni va cumulato all’importo dovuto per imposta, utilizzando l’unico codice tributo 3918.

 

Consegna dei moduli di pagamento

La consegna o trasmissione dei moduli di pagamento ai Clienti dello Studio avverrà a partire da mercoledì 6 giugno p.v.

Per quanto riguarda invece la TARI (tassa rifiuti), non verrà consegnato alcun modulo di pagamento, ma si dovrà provvedere in autonomia a versare gli importi determinati, alle scadenze stabilite, comunicate dai singoli comuni.

 

Rinvio per approfondimento

Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:

   Normative e Approfondimenti       

del sito web www.studioansaldi.it

 

 

28/05/2018

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

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